Guida Immobiliare >
Vendere un'abitazione >
Garanzie che deve dare chi vende >
Dichiarazioni anti-abusivismo al rogito del venditore >
Ancor prima di parlare della garanzie per l'acquirente, in caso di vendita di un immobile parzialmente o totalmente abusivo, occorre chiarire che in tre casi l'atto può essere reputato nullo.
Innanzitutto quando l'immobile sia stato costruito senza alcun provvedimento abilitante o in totale difformità con la licenza, la concessione edilizia, il permesso a costruire o la denuncia di inizio attività indispensabile;
In secondo luogo quando non siano stati inseriti o allegati al rogito, per gli edifici iniziati a costruire prima dell'1 settembre 1967, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore a questa data e, per quelli iniziati a costruire in seguito, una dichiarazione che reca gli estremi della licenza, concessione, permesso a costruire o Dia.
In terzo luogo quando, mancando gli assensi all'edificazione, non siano stati riportati estremi della domanda di condono, estremi del versamento delle somme dovute, la dichiarazione che il Comune non ha emesso provvedimenti di sanatoria o, in alternativa gli estremi del permesso di sanatoria (se è stato rilasciato).
Ciò non significa per nulla che un immobile in cui sia stato commesso un abuso edilizio non ancora sanato non sia liberamente vendibile: l'importante è che siano rispettati gli adempimenti formali previsti. Se poi dovesse saltar fuori che l'immobile è totalmente difforme (per esempio perché sono stati dichiarati dati falsi dal venditore)
Dichiarazioni nel rogito
|
I piu' letti
|