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Locazioni libere e convenzionate: quando il contratto dura meno >
Non è un vezzo dire che i contratti convenzionati durano tre anni più due, anziché cinque oppure che quelli a canone libero durano quattro anni più quattro invece che otto. Nella realtà dopo i primi tre o quattro anni (periodo minimo di durata) potrebbe verificarsi una delle 7 condizioni previste dall'art. 3 della legge 431/98 per cui il proprietario può chiedere di liberare l'alloggio. Queste sono:
1) il locatore o un suo familiare entro il secondo grado hanno bisogno dell'immobile per viverci o per svolgervi un'attività lavorativa;
2) il locatore svolge un'attività di utilità pubblica e offre in cambio all'inquilino un altro immobile idoneo;
3) l'inquilino ha la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
4) l'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza dell'inquilino costituisca un ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
5) l'immobile si trova in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione;
6) l'inquilino non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
7) il locatore intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione.
Nella settima ipotesi all'inquilino va riconosciuta la prelazione; ciò significa che il proprietario deve comunicare all'inquilino la sua intenzione di vendere e il prezzo che intende ricavare. Se l'inquilino accetta, compra, se non accetta il proprietario può vendere a chi vuole ma a un prezzo non inferiore a quello proposto all'inquilino. Se non viene effettuata la comunicazione oppure se il proprietario vende a un prezzo inferiore l'inquilino entro un anno dalla trascrizione del rogito può subentrare all'acquirente al prezzo dichiarato sul rogito. Il diritto di prelazione non scatta se l'appartamento è in un edificio di proprietà unica e il proprietario vende in blocco.
Al di fuori delle sette ipotesi le locazioni durano o 5 oppure 8 anni. Si rinnovano, alle stesse condizioni, rispettivamente per ulteriori 2 o 4 anni se non viene data comunicazione di disdetta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno sei mesi, il contratto.
La disdetta è quindi essenziale per interrompere il contratto o anche per rinegoziarne gli aspetti economici se si vuole intrattenere il rapporto con il medesimo inquilino.
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