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I contratti transitori


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La legge 431 prevede altri due tipi di contratto: transitori e per studenti universitari. Nella pratica sono poco usati, perché impongono ai proprietari vincoli molto forti.

I contratti transitori hanno durata minima di un mese e una massima di un anno e mezzo e prevedono l'obbligo che o proprietario o inquilino documentino la necessità di locare transitoriamente l'immobile. Il proprietario, ad esempio, deve dimostrare che la casa servirà a termine locazione a suo figlio; oppure l'inquilino deve documentare che ha bisogno della casa per una trasferta di lavoro di breve durata. Nei capoluoghi di provincia, nonché nei comuni circostanti Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, secondo gli accordi territoriali, .i canoni potranno essere superiori, fino al 20%, rispetto a quelli del canone concordato, ma non si gode delle detrazioni fiscali previste per quest'ultimo.

Novità recenti sono state portate, a partire dall'8 giugno, dal decreto ministeriale 10 marzo 2006 del ministero delle Infrastrutture. Esso impone di aggiornare al 100% dell'indice Istat i valori a suo tempo previsti negli accordi territoriali. Più esattamente, la variazione va calcolata a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell'ultimo accordo comunale, fino al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

Nel corso del contratto sarà possibile che il proprietario chieda nuovi aggiornamenti del canone, ma al 75% dell'indice Istat. Un'altra novità del decreto è la possibilità di stipulare contratti di locazione anche nei comuni dove non esiste alcun accordo, rifacendosi a quello "del comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra regione". La responsabilità della scelta compete alle parti che concluderanno il contratto, proprietario e inquilino, per intendersi. Cosa accada poi, se sbaglieranno nell'identificarlo, resta un mistero.

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