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I contratti a canone concordato


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La legge 431/98 ha tra le pieghe anche une edizione "riveduta e corretta" dell'equo canone: i contratti a canoneconcordato o convenzionato. Le associazioni più rappresentative a livello locale dei proprietari e degli inquilini stabiliscono le modalità di valutazione degli immobili residenziali e, per ogni tipologia individuata, definiscono un canone minimo e massimo.

Questi contratti rispetto a quelli del tutto liberi hanno due differenze fondamentali. la prima è che durano meno (tre anni più due di rinnovo automatico alla prima scadenza).

Agevolazioni fiscali.

Per incentivare la proprietà propongono tre interessanti sconti fiscali.

1) L'imponibile Irpef (la parte del canone, cioè, che va dichiarata sul 730 o sull'Unico) è del 59,5%, anziché l'85% ordinario;

2) L'imposta di registrazione (che proprietario e inquilino devono di norma pagare metà per uno) è dell'1,4% annuo sul valore del canone, anziché del 2%;

3) I comuni possono (ma attenzione, non devono) stabilire aliquote più basse per l'Ici o maggiori detrazioni. Quasi tutti i capoluoghi di provincia l'hanno fatto.

Per gli inquilini di basso reddito poi sono stabilite detrazioni fiscali sulla dichiarazione dei redditi rispettivamente di 495,80 euro (se il reddito complessivo che non supera euro 15.493,71), e di euro 247,90 (se il reddito complessivo giunge fino a 30.987,41 euro). Oltre questa cifra, niente detrazioni.


Convenienza

Quando conviene fare questi contratti? Il punto di vista che conta, in questo caso, è quello del proprietario. Infatti è lui a decidere se locare o meno.

Se si guarda al lato economico e non alla durata minore del contratto, si possono dare queste indicazioni di massima: quando il canone concordato è inferiore fino al 15% rispetto a quello che si otterrebbe sul mercato libero, conviene senz'altro seguire questa strada; se la differenza è tra il 15 e il 25% la scelta è pressoché indifferente; se il "delta" supera il 25% conviene stipulare senz'altro un contratto libero.

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