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Solo in qualche ipotesi si può sfuggire alle norme della legge 431/98 e applicare alla locazione le regole, molto libere, previste dal codice civile, agli articoli 1571-1627 del codice civile. Il caso di gran lunga più diffuso è quello della locazione turistica.
Per essa non esistono di fatto limiti di durata, anche se in genere il periodo non supera l'anno. Non ci sono particolari problemi a stipulare questi contratti, purché riguardino una località con spiccate prerogative turistiche e purché l'inquilino non sia in grado di dimostrare che in realtà a lui la casa serve per abitarvi stabilmente.
Per durate contrattuali inferiori a 30 giorni non c'è nemmeno l'obbligo di registrare il contratto. Alleghiamo un facsimile di quello turistico.
Al di fuori di questa ipotesi, la locazione può avvenire o con le regole del codice civile o con quelle dei contratti concordati quinquennali solo se la casa è accatastata con le categorie A/1, A/8, A/9 oppure ha un vincolo della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, ai sensi delle leggi statali.
Un escamotage usato a suo tempo per aggirare l'equo canone era quello delle "foresterie". Oggi ha perso di senso, visto che il canone è comunque libero. Se il contatto ad uso foresteria sia ancora possibile o no è oggetto ancoradi discussione. Propendiamo per il "Sì".Tuttavia ha ancora un significato se si è di fronte a una vera e propria foresteria, e non a una finzione: l'inquilino non deve essere una persona fisica ma una società, che abbia bisogno dell'immobile per farlo adoperare a dipendenti non residenti. Allora sarà possibile, per la società inquilina, di avvalersi dell'articolo 145 della Finanziaria 2001, che concede la deducibilità dal reddito aziendale, per tre anni, dei canoni.
Se non ricorrono tutte le condizioni per "l'uso foresteria", meglio non avventurarsi su questa strada. Se infatti l'inquilino dimostra che si tratta di uno stratagemma il contratto rimane valido, ma si trasforma in una locazione di cinque anni a canone concordato.
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