Nulla osta provvisorio antincendi (n.o.p.)
Previsto dall'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Si trattava, in realtā, di "condono provvisorio". In sostanza si permetteva alle attivitā a quei tempi esistenti di adeguarsi, in un tempo massimo di tre anni, alle prescrizioni antincendio di una legge che risaliva a quasi vent'anni prima,la n. 966 del 26 luglio 1965: nel frattempo i titolari di un immobile potevano farsi rilasciare il nulla osta per mezzo di una sorta di auto-certificazione di rispetto di prescrizioni di sicurezza minimali. La validitā del nulla-osta ha finito poi per essere prorogata di altri vent'anni, ma non per tutte le attivitā: con il passare degli anni, vari decreti ministeriali hanno creato nuove regole e scadenze ad hoc per molte delle 97 attivitā sottoposte alla certificazione di prevenzione incendi ed elencate nel decreto ministeriale degli Interni 16 febbraio 1982. Il superamento definitivo č previsto dal Dm 29/12/2005
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