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Fallimento

Fallimento



Procedura che riguarda gli imprenditori che si trovano in stato di insolvenza senza che il creditore abbia potuto o saputo trovare soddisfazione altrimenti. Il fallimento vede come attori il tribunale fallimentare, dal giudice delegato, dal curatore e dal comitato dei creditori. A loro volta i creditori vanno distinti in privilegiati e chirografari: i privilegiati (tra cui ci sono chi gode dell'ipoteca su un'immobile, o lo Stato, per i crediti fiscali) hanno diritto ad essere soddisfatti per primi e a continuare a maturare gli interessi sul credito, mentre i chirografari restano in coda. Lo scopo č la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore: si prende avvio dall'istanza di fallimento che il creditore presenta presso la cancelleria fallimentare del Tribunale nel quale ha sede l'azienda debitrice. In seguito un giudice delegato dal Presidente del Tribunale sente le ragioni del fallendo e ne riferisce al collegio, riunito in camera di consiglio. Se sussistono i presupposti il Tribunale, con sentenza, dichiara il fallimento, nomina il giudice delegato ed il curatore. Il curatore, che č una figura non prevista nel tradizionale processo d'esecuzione immobiliare (vedi), ha, tra l'altro, il compito di procedere alla liquidazione di tutte le attivitā del fallito


Elenco alfabetico


A (139 termini)

B (33 termini)

C (219 termini)

D (103 termini)

E (45 termini)

F (78 termini)

G (17 termini)

H (3 termini)

I (79 termini)

J (1 termini)

K (4 termini)

L (53 termini)

M (46 termini)

N (12 termini)

O (18 termini)

P (172 termini)

Q (4 termini)

R (60 termini)

S (91 termini)

T (63 termini)

U (29 termini)

V (56 termini)

W (1 termini)

Y (1 termini)

Z (8 termini)

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