Fabbricato tupini
Fabbricato a prevalente destinazione abitativa, secondo la legge Tupini (legge 2/7/1949 n. 408) Debbono ricorrere, congiuntamente, le seguenti condizioni: 1. che almeno il 50 per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni; 2. che non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi. Se un fabbricato non è di lusso e rispetta questi criteri , alla sua vendita si applica l'aliquota Iva del 10% (del 4% se prima casa), anziché del 20%.
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