Condono edilizio
Sanatoria degli illeciti edilizi effettuata mediante il pagamento, da parte di chi ha realizzato l'illecito, di una somma in denaro a titolo di oblazione. (Voce dal glossario di Tecnoborsa)
Dall'ultimo condono edilizio, pubblicato il 7 Dicembre 2005, sono esclusi dalla possibilità di condono gli immobili che rientrano nella seguente casistica: - non suscettibili di adeguamento antisismico ai sensi dell'ordinanza del Presidente del C. di M. n. 3274/2003 pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003, che detta nuovi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale, sulla base di quattro tipologie di zone;
- realizzati su aree pubbliche qualora non ne venga ordinata la messa in disponibilità a titolo oneroso;
- realizzati su aree boscate o su pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco nell'ultimo decennio;
- realizzazione nei porti e nelle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale nonché in terreni gravati da diritto di uso civico.
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