Certificato di agibilità
Sostituisce, con il nuovo testo unico dell'edilizia, il certificato di abitabilità. Previsto in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni o interventi di ristrutturazione che influiscano, appunto, sull'agibilità stessa (per esempio il sottotetto reso abitabile), il certificato attesterà le condizioni di sicurezza, salubrità e risparmio energetico degli edifici, impianti compresi. In sua mancanza, è prevista una sanzione da 258 a 464 euro (da 500 a 900 mila lire).
La richiesta va presentata allo Sportello Unico, insieme all'istanza di accatastamento dell'edificio, alla dichiarazione di conformità dell'opera al progetto, e alle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi della sicurezza (legge 46/90) e del risparmio energetico (legge 10/91). A seconda delle evenienze, andrà verificata l'esistenza del certificati di collaudo statico per le opere in cemento armato, di quello di rispondenza alle norme anti-sismiche e di quello di conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche.
Entro 10 giorni dalla domanda lo sportello comunicherà il nome del responsabile del procedimento e, entro 30 giorni, rilascerà il certificato. Quest'ultimo termine slitta a 60 giorni se l'assenso delle Asl è sostituito da un'autocertificazione. Trascorsi inutilmente questi periodi, si applica il "silenzio-assenso" e l'agibilità si considera attestata.
Avete acquistato un immobile oppure avete ristrutturato una casa e dovete ottenere il certificato di agibilità? La guida di Casaclick vi può essere di aiuto. Certificato di AbitabilitàSe invece desiderate scaricare i moduli necessari per ottenere il certificato di agibilità, potete trovarli al seguente indirizzo: Moduli per agibilità
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