Agriturismo
Attivitā di ricezione e ospitalitā esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari (compresi nell' art. 230 bis del C.C.) che utilizzano la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietā rispetto alle attivitā di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame. La norma stabilisce che nell'arco dell'anno il tempo di lavoro dedicato alle attivitā di coltivazione del fondo, di allevamento zootecnico e di silvicoltura, deve essere superiore a quello occorrente per lo svolgimento delle attivitā turistico ricreative. Secondo l'art. 2135 del C.C. č imprenditore agricolo chi esercita un'attivitā diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle attivitā connesse. Si reputano connesse le attivitā necessarie alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Rientra nelle attivitā agrituristiche: a- dare stagionalmente ospitalitā, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b- somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o tipici della zona in cui l'azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcolico e superalcolico. c- organizzare attivitā ricreative, divulgative e culturali nell'ambito dell'azienda. (Voce dal glossario di Tecnoborsa)
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