| |
La Regione Lombardia ha introdotto, per prima tra le Regioni, la procedura di certificazione energetica degli edifici, recependo la normativa nazionale ed europea che prevede la classificazione degli immobili in base alla quantità di energia necessaria al loro riscaldamento invernale.
Di fatto gli edifici sono quindi classificati con una lettera che varia dalla A alla G in funzione della quantità di energia necessaria, analogamente a quanto già da tempo è in uso per vari beni di consumo, come ad esempio gli elettrodomestici.
In sostanza, negli immobili, la classe energetica indica la quantità di energia che deve essere consumata per garantire il riscaldamento invernale: più la classe è elevata (lettere A,B,C) minore è l’energia che occorre consumare, maggiore è la qualità dell’edificio sotto il profilo dell’isolamento e delle dispersioni di calore.
La classificazione energetica quindi è uno strumento per valutare la caratteristica di un immobile sotto il profilo dei consumi per il riscaldamento.
La Regione Lombardia ha stabilito con varie successivi atti (di cui l’ultimo è la Delibera Regionale 5773 del 31/10/2007) che gli immobili posti in vendita dovranno essere dotati di un proprio certificato energetico.
L’obbligo è in vigore a partire dal 1° settembre 2007 nel caso di vendita dell’intero immobile e dal 1° luglio 2009 nel caso di vendita di singole unità immobiliari.
Il certificato è inoltre obbligatorio dal 1° gennaio 2008 nel caso di contratti “servizio energia” e dal 1° luglio 2010 nel caso di locazione sia di interi edifici che di singole unità immobiliari.
L’obbligo è applicato a qualsiasi tipologia di immobile, sia pubblico che privato, abitativo o commerciale.
Inoltre è necessario il certificato energetico anche nel caso di richiesta degli incentivi o agevolazioni conseguenti a modifiche e migliorie apportate per il contenimento dei consumi energetici, come ad esempio la possibilità di detrarre il 55% delle spese sostenute per miglioramento della coibentazione, rifacimento dell’impianto termico, installazione di apparati per la riduzione dei consumi, come riportato nella legge finanziaria 2008.
Infine ricordiamo l'obbligo di depositare in comune l'attestato di certificazione energetica, da parte del direttore dei lavori, contestualmente alla fine lavori (articolo 15, comma 3 del Dlg 192/2005).
Il certificato però può essere richiesto anche nei casi in cui non sussista oggi l’obbligo e la sua validità è di dieci anni.
L’emissione del certificato energetico è necessariamente demandata ad un tecnico abilitato e iscritto all’albo regionale dei certificatori e la sua validità è di 10 anni.
La valutazione energetica del proprio immobile costituisce una valorizzazione del proprio patrimonio nonché una presa di conoscenza sulla reale situazione energetica della abitazione, potendo quindi effettuare interventi di miglioramento per ridurre i costi di esercizio.
|
|
Per maggiori informazioni clicca sul logo sottostante
|
|
|
|